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Come Fare Per

Separazioni e divorzi di fronte all'ufficiale di stato civile

Descrizione:
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.


Come Fare:

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione ed allegando documento d’identità in corso di validità. L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento in accordo con le parti. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento). Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici.

All'atto della conclusione dell'accordo (primo appuntamento) dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari ad Euro 16,00 con pagamento in contanti.
Le parti hanno la facoltà di farsi assistere da un loro avvocato di fiducia.

Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Alice Castello, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Alice Castello
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Alice Castello l'atto di matrimonio
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi).

Informazioni specifiche:

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.


Dove Rivolgersi:
Ufficio Servizi Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
LEGGE 10 novembre 2014, n. 162: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti didegiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Documenti allegati:
File worddichiarazione sostitutiva per separazione (56,5 KB)

File worddichiarazione sostitutiva per divorzio (30 KB)